Le molestie sessuali nei luoghi di lavoro

Il 01/03/2023 presso la Biblioteca del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari si è svolto il quinto incontro di un ciclo di eventi organizzato dalla Associazione “La Forza delle Donne” insieme a “Futuro@Forense” dal titolo “Le molestie sessuali nei luoghi di lavoro”.

L’evento, patrocinato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari che ha riconosciuto ai partecipanti 3 crediti ordinari, ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni forensi nella persona della scrivente neo eletta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, la quale ha portato i saluti del Presidente avv. Salvatore D’Aluiso, nonché della collega ed amica Maria Antonietta Labianca, la quale ha portato i saluti sia della Associazione “La Forza delle Donne” che della Associazione “Futuro@Forense”.

Dopo i saluti istituzionali, si è entrati subito nel vivo delle relazioni e del dibattito con gli ospiti invitati il cui ruolo di moderatrice è stato affidato alla Presidente della Associazione “La Forza delle Donne”, avv. Krizia Colaianni, la quale ha dialogato con gli ospiti, primo fra tutti, il collega penalista avv. Giuseppe Mari che si è occupato dell’argomento sotto il profilo penalistico.

Quello che è subito emerso è la mancanza di una norma nel Codice Penale che regolamenti la fattispecie delle molestie sessuali, dato che nel codice Rocco vi è o la fattispecie penale della molestia art. 660 c.p. o quella di atti persecutori art. 612 bis c.p.

La definizione, dunque, di molestia sessuale nei luoghi di lavoro rinviene da una previsione contenuta nella Legge n. 4 del 15 gennaio 2021 di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019.

La ratifica non è stata però sufficiente perché la Convenzione, pur impegnando gli Stati Membri a dare seguito all’applicazione dei suoi importanti contenuti attraverso l’emanazione di Leggi e Regolamenti ad hoc, sotto certi aspetti è rimasta inattuata.

Alla ratifica, quindi, non è seguito un percorso di armonizzazione rispetto al quadro normativo vigente in Italia.

Ad ogni buon conto l’art. 26 del D.Lgs n. 198 del 2006, noto come Codice delle Pari Opportunità, definisce le molestie sessuali nei  luoghi di lavoro come quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni anche connesse al sesso e aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

La norma, inoltre, richiama l’art. 2087 del c.c. rubricato “tutela delle condizioni di lavoro” che pone un onere a carico del datore di lavoro di adottare tutte quelle misure che dovrebbero essere necessarie a tutelare la integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro.

Dopo la relazione dell’avv. Mari, è intervenuto il dott. Vincenzo Martino, ginecologo, il quale si è soffermato sull’aspetto medico di pazienti che si presentano al pronto soccorso perché hanno subito una violenza sessuale e, ove non vi è una denuncia espressa della vittima, il medesimo medico ginecologo che si trova a soccorrere una vittima di violenza, ove rilevasse tracce di rapporto violento, può egli stesso denunciare l’accaduto alle autorità.

La difficoltà che deve poi affrontare una vittima di molestia sessuale sul luogo di lavoro è anche di tipo psicologico e questo profilo è stato affrontato dal dott. Vincenzo D’Amore, psicologo, il quale ha spiegato che le vittime di molestia sessuale si sentono umiliate, perseguitate, sole e a volte anche derise e giudicate, perché magari quella stessa condotta non viene considerata da altri come molesta e, dunque, la vittima corre anche il rischio di sentirsi etichettata come una persona bigotta e che non sa stare allo scherzo e quindi sempre più sola.

Le conclusioni, infine, sono state affidate al Presidente della Associazione Futuro@Forense avv. Nicola Zanni, il quale si è soffermato sulla necessità di dare attuazione alla legge n. 4 del 2021 di recepimento e ratifica della Convenzione n. 190 del 2019 soprattutto in combinato disposto con il D.Lgs n. 198 del 2006 che ha introdotto il Codice della Pari Opportunità.

Sono seguite alcune riflessioni da parte degli ospiti da cui è emerso che c’è ancora molto lavoro da fare non solo sul piano legislativo, ma anche e certamente sul piano della mentalità, poiché il cambiamento deve essere prima di tutto culturale e non basato su stereotipi di genere.

Ultima annotazione, si è scelto di far relazionare tre uomini a scopo chiaramente provocatorio, perché sarebbe stato molto più facile o quasi scontato lasciare che donne parlassero di tematiche – come le molestie sessuali – che, statisticamente, coinvolgono molto di più le donne rispetto agli uomini . Ed invece la scelta di mettere in campo ben 3 relatori tutti uomini, ha consentito di evitare una sorta di autorefenzialità.

Il prossimo incontro è già in fase di organizzazione dato che la stagione dei convegni di Futuro@Forense è appena iniziata e, quindi, stay tuned!

Vi aspettiamo.

Noi ci siamo!

Eugenia Acquafredda

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