Il CNF e l’obbligo formativo

Avremmo preferito che, a causa del perdurare della pandemia, il CNF adottasse una delibera con cui, sulla falsariga di ciò che aveva deciso lo scorso anno, l’obbligo formativo dovesse essere “rimodulato” alle difficoltà connesse alla pandemia.

Nulla è stato fatto e l’obbligo (al netto di alcune “rivisitazioni”) persiste. Ci dispiace tanto.

Tuttavia, una sana discussione in ordine a quest’obbligo, ormai in vigore da un quindicennio, è opportuno e necessario.  Serve veramente? Oppure è una “perdita di tempo” (brutto a dirsi)?

Bari (e bisogna darne atto) è all’avanguardia, per gli eventi formativi, sia per la varietà della materie e degli argomenti trattati, che per lo spessore dei relatori che (fatto non trascurabile) per la gratuità degli stessi.

Ma la riflessione da fare, rimane: può, la partecipazione agli eventi formativi, “forgiare” la preparazione di un avvocato?

A parte ciò ed in attesa di eventuali risposte, sarebbe opportuno che gli eventi (in presenza o da remoto) servissero realmente ai professionisti, senza farsi condizionare dall’obbligo “venticinquennale” dell’accumulo dei crediti.

L’avvocato ha l’obbligo (morale, prima ancora che scritto) di adempiere al meglio all’incarico conferitogli, e questo a prescindere dall’aver raggiunto l’obiettivo “creditizio” triennale.

Un avvocato può dirsi tale anche senza obbligo formativo?

Nel dubbio, NOI CI SIAMO

 

Nicola Zanni

Presidente di Futuro@Forense

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