Antiriciclaggio, approvate le regole tecniche

In attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. “IV Direttiva Antiriciclaggio”) il 19 giugno 2017 veniva pubblicato in G.U. il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, recante modifiche alla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo il quale (direttiva UE 215/849) attribuiva agli organismi di autoregolamentazione il compito di accompagnare con regole tecniche la normativa primaria al fine di integrarla rispetto alle specificità degli avvocati.

All’esito di un lungo e complesso percorso di studi, il CNF nella seduta del 20 settembre 2019, ha emanato le 14 regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli avvocati sono esposti nell’esercizio della propria attività, nonché in relazione ai controlli interni agli studi legali e all’adeguata verifica, anche semplificata, dei clienti.

Il documento prodotto risulta corredato da una modulistica idonea a supportare il professionista nell’esecuzione degli adempimenti ed obblighi antiriciclaggio; esso consta di tre allegati:

– Regole tecniche;

– Criteri e metodologie;

– Guidance for a Risk-Based Approach.

Il primo dei tre allegati, ovvero quello denominato “Regole tecniche” delimita il campo di applicazione della normativa indicando al Professionista Avvocato la giusta chiave di lettura per interpretare le plurime norme contenenti adempimenti formali la cui non corretta esecuzione costituisce presupposto per l’irrogazione di sanzioni.

Particolare attenzione il Professionista deve riservare al contenuto della Regola tecnica n. 2 la quale pone i confini per l’applicazione della disciplina.

“Fermi restando in capo agli Avvocati gli obblighi in tema di identificazione e di gestione del denaro del cliente, di cui rispettivamente agli artt. 23 comma 2 e 30 del Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 in attuazione della legge 247/2012 – recante Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014, non rientrano tra le operazioni di cui all’art. 3, comma 4, lettera c) del Decreto:

– la consulenza stragiudiziale avente ad oggetto atti e negozi di natura non patrimoniale;

– l’attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia Autorità Giudiziaria o Arbitrale, ivi incluse la mediazione D. Lgs. 4 marzo 2010, no. 28 e la negoziazione assistita ex D.L. 12 settembre 2014, no. 132, e ogni attività a queste prodromica o conseguente, ivi comprese conciliazioni e transazioni; – l’attività di assistenza, difesa e rappresentanza in tutte le procedure di natura amministrativa o tributaria;

– gli incarichi quali amministratore di sostegno ex art. 404 e ss c.c. e 720 bis c.p.c., tutore e curatore ex artt. 414 e ss. c.c. e 717 c.p.c;

– gli incarichi quale arbitro rituale o irrituale, curatore fallimentare e commissario giudiziale ex artt. 28 e 165 R.D. 16 marzo 1942 no. 267;

– l’incarico di mediatore ex art. 16 D. Lgs. 4 marzo 2010, no. 28, fermi restando gli obblighi di cui all’art. 62 del Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 in attuazione della legge 247/2012 – recante Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale no. 241 del 16 ottobre 2014;

– l’incarico di custode giudiziario ex art. 65 c.p.c e delegato alle operazioni di vendita ex art. 534 bis e 591 bis c.p.c.;

– ogni altra operazione, atto o negozio non espressamente riconducibile all’elencazione tassativa di cui all’art. 3, comma 4, lettera c) del Decreto.

Consegue che l’applicazione delle nuove norme tecniche costituisce ipotesi residuale rispetto alla normale attività di avvocato “generalista” o per dirla meglio mutuando un’espressione cara ad un diverso ceto forense al quisque de populo.

Tutta la documentazione risulta collazionata sul sito del CNF al https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/antiriciclaggio

Michele Rubino

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