Riforma dell’avvocatura non passa dal Congresso degli Avvocati

Se lo “sdegno social” ed i “likes” fossero voti, sicuramente non ci sarebbe bisogno di andare alle urne ed eleggere i propri rappresentanti. E questo assioma, sempre valido, oggi più di ieri vale per ogni dove (ed anche, se non soprattutto, nel “nostro settore”).

È notizia ormai corrente (e da qualche mese, ormai) che al 36° Congresso Nazionale della Avvocatura (in programma a Torino, dal 16 al 18 Ottobre) si eviterà di parlare, di discutere e di deliberare in ordine alla riforma della Legge Professionale, oggetto di Legge Delega del Governo.
In pratica, il Governo, facendo proprie le proposte del CNF e delle Associazioni Forensi maggiormente rappresentative, discuterà ed approverà la riforma della Legge Professionale, senza che il Congresso (cioè i rappresentanti, a livello nazionale, dei Fori territoriali, regolarmente eletti) possano e debbano discutere di una Legge che riguarda loro. Il tutto parte da una “interpretazione” di una mozione, approvata in occasione del Congresso di Lecce del 2022 e con cui si dava mandato al CNF di predisporre una bozza di riforma. Ovviamente, Cicero pro domo sua, il CNF ha predisposto una bozza di riforma, evitando la sede Congressuale, sul presupposto che – essendo urgente la riforma ed essendo pervenuta la richiesta governativa, di predisposizione di una bozza da approvare – non si poteva più aspettare. E, dunque, ciao Delegati, ciao Congresso, ciao art. 39, Legge Professionale (“Il Congresso è la massima Assise della Avvocatura”). A Torino, se il Presidente Greco lo riterrà, bontà sua!, si accenderà alla riforma e si ascolterà il Ministro Nordio che verrà a parlarne in Congresso. La Avvocatura, quella rappresentata al Congresso? Azzittita. Alla faccia della democrazia!
A difesa di questa “riforma”, alcuni “vecchi” dichiarano che non è una bella riforma, ma è necessaria per superare la 247/12. Ed è un deja vous: sono le stesse dichiarazioni che, a Bari, si ascoltarono in difesa della attuale Legge che doveva (DOVEVA) essere approvata per superare la Legge del ’33. È da migliorare, si diceva, evidentemente ben consci che fosse una porcheria.
Oggi? La riforma è peggiore della attuale legge, visto che, ad esempio, si introduce il triplo mandato (di durata triennale) o la possibilità di assumere incarichi fiduciari (cosa, questa, oggi non possibile). E, come oggi la legge di riforma è strutturata, apre la corsa ad una marea di ricorsi. Evidentemente il passato non è servito a nulla.
Eppure – nonostante lo “sdegno social” – non si è riusciti a raggiungere il quorum del 25% dei Delegati Congressuali che chiede l’integrazione dell’ordine del giorno del Congresso. Pigrizia? Mancanza di convinzione? Opportunismo? Menefreghismo? Ai posteri l’ardua sentenza.
Nicola Zanni*
*Delegato al 36° Congresso Nazionale della Avvocatura

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