Il compenso dell’avvocato

Il 30/10/2023 presso la Biblioteca del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari si è svolto un incontro dal titolo “Il compenso dell’avvocato” per cui sono stati riconosciuti ben 3 crediti formativi in materia deontologica.

Nell’occasione è stata presentata la monografia dal medesimo titolo scritta dal collega del Foro di Trani avv. Domenico Monterisi aggiornata con tutti gli ultimi interventi legislativi sul tema.

L’evento si è aperto con i consueti saluti istituzionali portati dal Vice Presidente della Associazione “Futuro@Forense” avv. Vito D’Astici e dalla sottoscritta anche a nome del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bari avv. Salvatore D’Aluiso.

Ed infatti, dopo i saluti istituzionali, si è entrati subito nel vivo delle relazioni e del dibattito con gli ospiti, il cui ruolo di moderatrice è stato affidato alla scrivente, la quale dopo un brevissimo excursus storico delle fonti normative in tema di compenso dell’avvocato, ha lasciato spazio all’avv. Domenico Monterisi, avvocato del Foro di Trani, già Delegato Distrettuale OUA (ora OCF), nonché autore della monografia che ha dato il titolo all’evento stesso, nonché all’avv. Nicola Zanni.

La determinazione del compenso per l’attività professionale svolta dall’avvocato è regolata dalle seguenti fonti: dagli artt. 2233 c.c. dall’art. 9 della Legge 27/2012 che ha – di fatto – abrogato le tariffe professionali, dall’art. 13 della Legge Professionale n. 247/2012, dai vari decreti ministeriali che avrebbero dovuto aggiornare periodicamente gli attuali parametri e dalla Legge sull’equo compenso – la n. 49/2023 – che, tra l’altro, ha abrogato l’art. 13 bis della legge professionale, ma che ha, tuttavia, un ambito di applicazione molto ristretto (banche, assicurazioni ed imprese di grandi dimensioni e dagli alti fatturati).

Secondo l’opinione dell’avv. Domenico Monterisi, l’introduzione dei parametri e la conseguente eliminazione delle Tariffe ha certamente semplificato la redazione delle note spese, dei preventivi e lo stesso calcolo delle nostre competenze e, anche per questo, noi operatori del diritto dovremmo favorire la sottoscrizione di un accordo o meglio di una convenzione sui compensi che preveda magari termini e modalità di pagamento degli onorari cadenziati lungo tutta la durata della convenzione e del rapporto.

Difatti, la convenzione sui compensi altro non è che una proposta che poi verrà accettata dal cliente e che potrebbe consentirci di adire direttamente la autorità giudiziaria nell’ipotesi in cui non vi sia adempimento da parte del cliente e, magari, di ottenere anche un provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo.

In mancanza tuttavia di una preventiva pattuizione sui compensi (non è a pena di nullità la mancata sottoscrizione di una convenzione sugli stessi), vengono in soccorso i parametri del D.M. 55/2014 che consentono, appunto, di calcolare fase per fase – tra un minimo ed un massimo – l’onorario relativo alla attività svolta o da svolgersi nei vari gradi di giudizio.

Ad essi certamente si ispirano anche i Giudici nella fase della liquidazione dei compensi e, pertanto, l’aver introdotto dei parametri dovrebbe consentire a tutti gli operatori del diritto di non scendere al di sotto di quei minimi indicati dai parametri.

A tale divieto, dunque, ovvero non scendere sotto i minimi, dovrebbero attenersi tutti gli operatori del diritto, in primis noi avvocati, i quali, a volte, sottostimiamo il valore proprio della nostra professione, offrendo prestazioni al di sotto dei minimi e anche in violazione delle norme del codice deontologico.

Gli stessi giudici, al momento della liquidazione delle spese, devono attenersi ai parametri del D.M. 55/2014 e, ove essi vengano derogati in peius ovvero vengano liquidati compensi al di sotto dei minimi, la motivazione deve essere molto efficace e, comunque, sarebbe passibile di impugnazione.

L’avv. Nicola Zanni, invece, si è soffermato sull’art. 2233 c.c. che indica i criteri per la determinazione del compenso in via gerarchica: l’accordo tra le parti, in mancanza di accordo tra le parti, vi sono i parametri del D.M. 55/2014, poi gli usi e, infine, la quantificazione giudiziale.

Il Presidente della Associazione Futuro@Forense ha portato alla attenzione dei colleghi e delle colleghe la propria esperienza non solo di avvocato, ma anche di Consigliere dell’Ordine nella scorsa consiliatura, sottolineando l’importanza del tentativo di conciliazione previsto dall’art. 13 Legge Professionale quando si è nella fase patologica con il proprio cliente in merito ai pagamenti.

L’avv. Monterisi, infatti, concordando sul punto con il collega Zanni, si è soffermato sul combinato disposto dell’art. 13 comma 9 della Legge Professionale (parere di congruità) e sull’art. 29 comma 1 lett. O della stessa Legge Professionale.

In quella sede, ovvero dinanzi ad un Consigliere, sarà possibile o conciliare le parti mediante un verbale di conciliazione ovvero, se la conciliazione non riesce, il Consigliere designato redigerà un parere di congruità sui compensi.

Il verbale di conciliazione, ad ogni buon conto, è titolo esecutivo per il recupero del credito in caso di inadempimento, mentre il parere di congruità potrà essere allegato nella fase giudiziale volta al recupero del proprio credito.

Sono seguite dopo gli interventi dei relatori alcune riflessioni da parte degli ospiti, il tutto in un clima di assoluto confronto tra pari, come sempre avviene in occasione degli eventi organizzati dalla nostra associazione.

Vi aspettiamo presto e, quindi, stay tuned!

Noi ci siamo!

Eugenia Acquafredda

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