Riscossione esattoriale e tutela giurisdizionale

Il 22/12/2022, presso la Biblioteca del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, si è svolto un evento formativo organizzato dalla  associazione Futuro@Forense in collaborazione con la Camera Tributaria degli Avvocati della Provincia di Bari e con il Patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari dal titolo “Riscossione Esattoriale e Tutela Giurisdizionale”.

L’evento si è svolto in presenza ed è stato davvero molto partecipato da parte dei colleghi del foro di Bari.

Ed infatti, subito dopo i saluti istituzionali, portati per conto della Presidente del COA avv. Serena Triggiani dal Consigliere dell’Ordine, nonché Presidente della Associazione Futuro@Forense avv. Nicola Zanni, di quelli della Camera Tributaria degli Avvocati della Provincia di Bari portati dalla Vice Presidente della stessa avv. Giusi Ferrandina ed, infine, di quelli della Associazione Futuro@Forense riservati alla Coordinatrice della Commissione eventi della Associazione avv. Maria Antonietta Labianca, si è entrati nel vivo dei lavori.

Il ruolo di moderatrice è stato affidato alla scrivente, la quale ha dato immediatamente la parola al collega avv. Maurizio Cives, socio della Camera Tributaria, il quale è entrato subito in argomento con una relazione che riprendeva esattamente il titolo dell’evento stesso.

L’avv. Maurizio Cives ha subito fatto rilevare come, in ambito tributario, manchi un impianto normativo unitario ed organico, essendo il complesso delle norme che regolano la materia molto frammentato ed in continuo divenire, anche attraverso decreti, leggi di bilancio che, di fatto, rendono ancora più complicato per gli operatori del diritto barcamenarsi in un vero e proprio oceano normativo.

Ad ogni buon conto, certamente tra le fonti normative da cui non si può in alcun modo prescindere, vi è il D.P.R. n. 602 del 1973, il quale disciplina appunto la “riscossione”, tuttavia l’operatore del diritto può e deve attingere anche da altre fonti – prima fra tutte – le norme sul processo tributario peraltro di fresca riforma.

Ed infatti, come ha ben spiegato il collega Cives, in base alla tipologia di tributo, cambia la fonte di riferimento e, dunque, l’eventuale rito che va seguito per proporre opposizione, onde evitare, ovviamente, prescrizioni, decadenze ovvero declaratorie di improcedibilità e/o inammissibilità della opposizione stessa.

Il rito – che sia citazione e/o ricorso – dipende, dunque, dalla natura del tributo (se inps ad esempio, segue le norme del diritto del lavoro) e così via.

Tutto il procedimento, pertanto, parte dal “ruolo” ovvero dal “titolo esecutivo” anche se, tuttavia, il ruolo è ormai residuale in quanto soppiantato dall’ “avviso di accertamento”, poiché esso contiene sia una parte accertativa che una parte esattiva (quella cioè che gli attribuisce la vera e propria forza di titolo).

Ed invero, prima del 2011 vi erano i concessionari della riscossione (Equitalia per fare un esempio) che si occupavano della fase esattiva; dal 2011 in poi, invece, le due funzioni (accertativa ed esattiva) sono state unificate in un unico atto – l’avviso di accertamento appunto – e sono state riposte in capo all’ADE prima per la fase accertativa e alla Agenzia delle Entrate e della Riscossione poi per la fase esattiva.

Il ruolo, dunque, residua per tutto quanto iscritto prima del 2011 che, in quanto tale, non è detto che si sia prescritto o che si sia decaduti dal diritto di riscossione da parte dell’Ente impositore.

Ed infatti, tale riflessione ha permesso proprio di soffermarsi sui termini di prescrizione e di decadenza e sul calcolo della loro decorrenza anche al fine di poter proporre un ricorso e sollevare la avvenuta prescrizione e/o decadenza.

Il relatore, infatti, in modo molto preciso ed esaustivo, si è soffermato sulla opportunità di formulare una eccezione di prescrizione e/o di decadenza solo e soltanto se si è in grado di dimostrare una omessa notifica ovvero una notifica in qualche modo viziata.

Avverso l’avviso di accertamento, infatti, si può proporre opposizione entro 60 giorni dalla notifica, pena, appunto, la esecutorietà del titolo che, richiederà necessariamente, in una seconda fase, la richiesta di inibitoria ovvero di sospensiva della efficacia del titolo (avviso) non opposto nei 60 giorni dalla notifica.

L’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 si occupa proprio della notifica e delle modalità con cui la stessa può essere effettuata al contribuente ovvero a mani, con posta diretta o a mezzo pec.

Ci si è soffermati tuttavia su quelle a mezzo pec che, in alcuni casi, provenivano da indirizzi pec dell’ADE non censiti sui registri ufficiali (IPA, REGINDE, INIPEC), ma rinvenienti piuttosto da indirizzi pec collegati ad unità organizzative territoriali interne all’ADE.

Sul punto è intervenuta la Cassazione con Ordinanza n. 32891 dell’08/11/2022, la quale ha stabilito che – secondo un orientamento costituzionalmente orientato – non solo l’indirizzo pec del destinatario deve essere censito (art. 60 del D.P.R. 602/1973), bensì anche quello del mittente (onde poter verificare la autenticità dell’atto stesso), con la conseguenza che, nella fase intermedia in cui tali indirizzi non erano stati ancora censiti, le notifiche sono state considerate INESISTENTI con tutte le conseguenze che ne sono derivate.

La Cassazione, inoltre, è intervenuta anche nell’ipotesi che la notifica venga effettuata a mani, stante peraltro le previsioni del codice di rito sul punto regolate dagli artt. 140 e 143 c.p.c., sottolineando – si veda la sentenza della Cassazione del 15/11/2022 n. 33616 – come la notifica ai sensi del 140 c.p.c., richieda all’Ufficiale Giudiziario che questi attesti la “temporanea” assenza del destinatario, mentre, invece, nel caso di “assenza assoluta” del destinatario – dopo cioè aver tentato la notifica a mani proprie ed essendo rimasta quest’ultima senza esito – si può richiedere una notifica ex art. 143 c.p.c. per irreperibilità del destinatario.

Il Consigliere avv. Nicola Zanni, a completamento della lunga, articolata ed esauriente relazione dell’avv. Maurizio Cives, si è soffermato sul procedimento vero e proprio di opposizione ed impugnazione dell’avviso di accertamento che, in estrema sintesi, si può e si deve ricondurre alla natura del debito e, quindi, del tributo, ossia se tributario il giudice competente è la Commissione Tributaria ora “Corte di Giustizia Tributaria” ovvero il giudice competente – ove questi sia il tribunale ordinario – per valore e per materia a cui dover inoltrare l’opposizione ed esporre il “vizio” e / o i vizi da cui è affetto il titolo.

Il dibattito è proseguito attraverso le domande poste ai relatori da parte degli ospiti, i quali hanno chiesto che fosse svolto, stante la particolare importanza del tema ed il grande interesse che ruota intorno alla materia tributaria, un altro evento sempre in collaborazione con la Camera Tributaria, invito che la Associazione Futuro@Forense – sempre molto attenta alla formazione e all’aggiornamento degli avvocati – ha accolto con molto piacere

Vi aspettiamo, dunque, con altri incontri formativi e, certamente, tra questi, vi sarà spazio per un altro momento di confronto in materia tributaria.

Noi ci siamo!

Eugenia Acquafredda

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