Novità sul Superbonus 110

LE SCADENZE PREVIGENTI DEL SUPERBONUS 

Fino ad oggi le scadenze, ormai note a tutti, del Superbonus 110% erano le seguenti: – Per le unità unifamiliari 31 dicembre 2022, a condizione di aver eseguito il 30% dei lavori complessivi entro lo scorso 30 settembre 2022 – Per i condomìni (e per gli edifici composti da 2 a 4 unità di unico proprietario) 31 dicembre 2023 e, a seguire, decalage al 70% e al 65% per i lavori eseguiti nel 2024 e nel 2025. Sulla base di questo scadenziario, ufficialmente sancito da una norma di legge, erano stati pianificati moltissimi interventi edilizi. Ora si cambia.

IL DECRETO AIUTI-QUATER (provvisorio) MODIFICA IL SUPERBONUS 

La notizia circolava già da qualche giorno e i dettagli, come sempre contraddittori, erano presenti nelle bozze del decreto: dal 1° gennaio 2023 il Superbonus passerà dal 110% al 90%. Ora però, stando a quanto si legge sul sito istituzione del Ministero, sono stati previsti ulteriori sbarramenti, in particolare per i condomini, per i quali il 110% si continuerà ad applicare solo per quelli che hanno deliberato in assemblea l’esecuzione dei lavori e che hanno presentato i documenti (Cilas) entro il 25 novembre 2022. Diventerà invece del 90% per tutti gli altri, a far data dal 1 gennaio prossimo. Va meglio per i proprietari delle unità unifamiliari, i quali potranno continuare ad accedere al beneficio (nella nuova misura del 90%), anche per il prossimo anno, a condizione che si tratti di prima casa e che si trovino sotto una determinata soglia di reddito (15mila euro l’anno innalzabile in base al quoziente familiare). Il superbonus si applicherà inoltre al 110% fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.

PREVISTI DISAGI SUL FRONTE DEI LAVORI.

Dal punto di vista operativo questi improvvisi cambiamenti in itinere creeranno non pochi disagi, sia alle imprese e sia ai committenti. Pensiamo al caso di lavori deliberati e contrattualizzati con la convinzione di accedere al 110% e che, non riuscendo a presentare la CILAS entro il 25 novembre 2022, passeranno al 90%. Significherà, per i proprietari, sborsare il 20% dell’importo dei lavori. Pensiamo anche al caso in cui un’impresa si sia impegnata ad effettuare lo sconto in fattura nella misura del 110%, con cessione del credito a una banca. Ora, se non riesce a rientrare nei paletti introdotti dal nuovo decreto, rischierà di trovarsi essa stessa “scarsi essa stessa “scoperta” per un importo pari al 20% dei lavori.

COME SALVARE IL 110%.

Per chi ha già iniziato i lavori o ha presentato la CILAS nessun problema: continuerà a fruire normalmente del 110% per tutto il 2023. Per chi non li ha iniziati ed è in procinto di farlo, magari avendo già in corso le attività di progettazione, non resta che fare una corsa e tentare di presentare la CILAS entro il 25 novembre. Così facendo “blinderà” il 110% per i lavori da eseguire fino al 31 dicembre 2023. Per tutti gli altri, ovvero per coloro che non riescono a deliberare e presentare la CILAS nei termini suddetti, il Superbonus passerà dal 110 al 90%.

SUPERBONUS: IL CONDOMINO CHE ABBIA PARTICOLARE INTERESSE PUÒ ACCOLLARSI TUTTE LE SPESE DEI LAVORI

Basti richiamare la previsione dell’articolo 119, comma 9 bis, del decreto Rilancio, il quale, a tal proposito, nella versione originaria, stabiliva che: «Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente arti colo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio». La “legge di bilancio 2021” ha poi integrato la disposizione per superare i limiti esposti dal lettore, declinando la parte finale della disposizione con tale ulteriore inciso normativo: «Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condòmini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condòmini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole». È, dunque, possibile l’accollo da parte dei condòmini della quota di competenza del condòmino contrario, laddove il deliberato risponda ai contenuti normati vi sopra definiti . La disposizione contenuta nel citato comma 9-bis consente, in sostanza, al condomino o ai condòmini che abbiano parti colare interesse alla realizzazione di determinati interventi condominiali la possibilità di manifestare in sede assembleare l’intenzione di accollarsi l’intera spesa riferita a tali interventi , avendo certezza di poter fruire anche delle agevolazioni fiscali. In tale ipotesi, ne risponderà eventualmente in caso di non corretta fruizione del superbonus esclusivamente il condomino o i condòmini che ne hanno fruito (in punto agenzia delle Entrate interpello 620/2021).

Felice Falagario

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