Pari opportunità per i candidati all’avvocatura con DSA. C’è il decreto!

Quale componente del Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Bari, si ringrazia il collega avv. Antonio Caterino del Foro di Milano per aver voluto condividere con tutti i CPO d’Italia la sua vittoria che è anche una conquista di civiltà nell’alveo delle Pari Opportunità. Offriamo ai nostri lettori la sua mail a me inviata quale responsabile del Sito del CPO Bari“.
Eugenia Acquafredda

All’attenzione del Comitato Pari Opportunità,

Gentilissime colleghe e colleghi,

Mi chiamo Antonio Caterino, ho 35 anni e sono un avvocato del Foro di Milano che fin dal primo giorno di scuola ha fatto i conti con i disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).

Subito dopo la laurea in giurisprudenza, mi sono messo al lavoro affinché ai candidati con DSA in sede d’esame d’avvocato fossero assicurate pari chances di successo.

La ragione di questo impegno sta nel fatto che la legge 170 del 2010 (cd. legge sui DSA) che ha introdotto le misure compensative e dispensative a scuola e all’università fino a pochi mesi fa non trovava applicazione in sede di concorsi pubblici ed esami di abilitazione all’esercizio di una professione.

Se oggi siamo riusciti ad ottenere l’applicazione delle misure compensative ai candidati con DSA in sede d’esame d’avvocato, mettendo a referto una straordinaria conquista di civiltà, è merito di persone straordinarie che hanno abbracciato insieme a me questa battaglia.

Infatti, grazie all’intervento provvidenziale della Ministra della giustizia, le misure introdotte dal protocollo sui DSA – sottoscritto pioneristicamente dall’Ordine degli Avvocati e dalla Corte d’Appello di Milano – sono state estese a tutti i distretti di Corte di Appello.

Lo ha previsto il decreto ministeriale che ha bandito l’esame d’avvocato per la sessione 2021 (vd. art. 11 decreto allegato), recependo la positiva esperienza milanese.

Il protocollo milanese, infatti, è stato il primo atto in Italia che nel 2019 ha previsto l’applicazione delle misure compensative ai candidati con DSA in sede d’esame d’avvocato

Ve ne parlo perché oggi i DSA sono ancora fortemente connotati da un significato negativo che spinge, comprensibilmente, troppi giovani con DSA a nascondere i propri disturbi di fronte agli altri, per timore di continui di pregiudizi e sofferenze.

E questo naturalmente accade anche negli studi legali dove, a parte rare eccezioni, sono davvero pochi i praticanti avvocato o gli avvocati che riescono a parlare apertamente e serenamente dei loro DSA di fronte ai loro dominus e colleghi.

Allora, ecco che l’introduzione delle misure compensative ai candidati con DSA in sede di esame d’avvocato può essere una straordinaria occasione pubblica per convincere i giovani con DSA, impegnati nella carriera forense, che non c’è niente di sbagliato, vergognoso e, soprattutto, di limitante nell’avere un DSA o nell’essere dislessico.

Sono questi gli interventi che vanno a spazzare via quel senso di insicurezza e fragilità, che la maggior parte dei giovani con DSA manifestano quando, troppo avventatamente, decidono di abbondonare gli studi universitari o di rinunciare al percorso post lauream, o quando, comprensibilmente, preferiscono nascondere agli altri i propri DSA, per timore di continue incomprensioni e sofferenze.

Solo parlandone apertamente che si può contribuire a rimuovere la paura che molte persone con DSA hanno nei confronti del loro futuro.

É così che si ispira una nuova generazione di persone con DSA a rinnovare il proprio coraggio di scommettere su sé stessi e si scolpisce nella mente di ciascuno di loro che l’impegno e il sacrificio di tutte le persone meritevoli sarà sempre sostenuto e premiato.

Le nostre istituzioni forensi hanno, dunque, una grande missione da compiere: il loro intervento può dare speranza tanti giovani con DSA (e alle loro famiglie), convincendoli che il sistema – che fino ad oggi li ha squalificati – è pronto a scommettere sul successo del loro avvenire.

Quanti sono i candidati con DSA all’esame d’avvocato.

Si ipotizza che i candidati con DSA all’esame d’avvocato che potranno avvalersi delle suddette misure siano almeno 500.

Naturalmente, si tratta di un calcolo approssimativo, basato sul fatto che si stima che le persone con DSA costituiscano il 3 – 5% della popolazione (circa 3 milioni di persone in Italia).

Quindi se si va a calcolare il 3% di 25mila, ossia il numero medio degli iscritti annuali all’esame d’avvocato, si arriva a stimare che, potenzialmente, a beneficiarne potrebbero essere almeno 500.

Qual è la funzione delle misure compensative

Le misure compensative consentono alle persone con DSA di essere messe nelle condizioni ottimali per l’espletare la prestazione, oggetto di valutazione.

Lo scopo delle misure è quello di riequilibrare l’iniziale condizione di svantaggio, in cui incolpevolmente versano le persone con DSA, a causa delle difficoltà connesse ai loro disturbi specifici di apprendimento.  

Quali sono le misure compensative previste in sede di esame d’avocato dal decreto ministeriale della Ministra della giustizia

Sono le stesse introdotte dal protocollo di ASLA e sono le seguenti:

In sede di prima prova orale, il candidato con DSA potrà chiedere:

  1. l’applicazione del 30% di tempo aggiuntivo per l’esame preliminare del quesito;
  2. l’assegnazione, ai fini dell’assistenza nella lettura e nella scrittura, di un incaricato della commissione, al quale, in particolare, è demandata, nel corso dell’esame preliminare del quesito, la lettura dei codici e la trascrizione, sui fogli messi a disposizione, del quesito dettato dalla commissione, nonché degli appunti e dello schema elaborati dal candidato, in preparazione della successiva discussione orale;
  3. la possibilità di poter consultare una copia di stampa del quesito dettato dalla commissione;
  4. la possibilità di ricorrere all’uso di un computer dotato di un programma di videoscrittura e non connesso ad internet, messo a disposizione dalla competente Corte d’appello, per la redazione degli appunti e dello schema relativi all’esame preliminare del quesito, in preparazione della successiva discussione orale.

In sede di seconda prova orale, il candidato con DSA potrà chiedere di sostenere l’esame nell’ultimo giorno previsto dal calendario per l’effettuazione delle prove orali da parte di tutti i candidati.

Grazie.

Con i migliori saluti,

Avv. Antonio Caterino

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONCORSO
Bando di esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2021.
(GU n.91 del 16-11-2021)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti: il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all’ordinamento delle professioni di avvocato; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all’Erario per la partecipazione agli esami forensi, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, art. 2, lettera b); la legge 27 giugno
1988, n. 242, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale; la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato; il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, recante il regolamento relativo alla pratica forense per l’ammissione dell’esame di procuratore legale; la legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla soppressione dell’albo dei procuratori legali e recante norme in materia di esercizio della professione forense; il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense; il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, recante modifica della durata del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche’ l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di documentazione amministrativa; il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni per la composizione della commissione per l’esame di avvocato; il decreto ministeriale 16 settembre 2014, recante la determinazione delle modalita’ di versamento dei contributi per la partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 1, commi da 600 a 603, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visti la legge 5 febbraio 1992, n. 104, la legge 8 ottobre 2010, n. 170 e l’accordo del 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano recante «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, il decreto legislativo 13
dicembre 2017, n. 217 e il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante «misure urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 2021, n. 50;
Visto l’art. 6 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, rubricato «Misure urgenti in materia di svolgimento della  sessione 2021 dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Ritenuta la necessita’ di indire, per l’anno 2021, la sessione dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione forense presso le sedi delle Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano
della Corte di appello di Trento;
Considerata, inoltre, la necessita’ di fornire le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalita’ di sorteggio per l’espletamento delle prove orali, alla pubblicita’ delle sedute di esame, all’accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonche’ alle modalita’ di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139;
Rilevato che con il medesimo decreto-legge viene altresi’ demandata al decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d’esame per il 2021 la disciplina delle modalita’ di utilizzo di strumenti compensativi per le difficolta’ di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche’ la possibilita’ di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA);
Sentito il Ministro per le disabilita’,
Decreta:
Art. 1
Indizione dell’esame
1. E’ indetta per l’anno 2021 la sessione dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso le sedi di Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di
Trento.
Art. 2
Oggetto dell’esame
1. L’esame di Stato si articola in due prove orali.
2. La prima prova orale e’ pubblica e ha ad oggetto l’esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: materia regolata dal codice civile; materia regolata dal codice penale; diritto amministrativo.
3. La seconda prova orale e’ pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non piu’ di sessanta minuti per ciascun candidato.
Essa si svolge a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima e consiste:
a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui:
una tra diritto civile e diritto penale, purche’ diversa dalla materia gia’ scelta per la prima prova orale;
una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale;
tre fra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto
commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico.
In caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale, la seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;
b) nella dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.
Art. 3
Domanda di partecipazione all’esame
1. La domanda di partecipazione all’esame deve essere inviata per via telematica, con le modalita’ indicate ai successivi numeri da 3 a 10, dal 1° dicembre 2021 al 7 gennaio 2022.
2. Per l’ammissione all’esame il candidato e’ tenuto al pagamento di complessivi euro 78,91 (settantotto/91), utilizzando la procedura di iscrizione all’esame, ove nell’apposita sezione saranno presenti due istanze di pagamento digitale da assolvere tramite la piattaforma PagoPA. La prima istanza di pagamento e’ composta dalla tassa di euro
12,91 (dodici/91) e dal contributo spese di euro 50,00 (cinquanta), per un totale di 62,91 (sessantadue/91), la seconda istanza riguarda il pagamento dell’imposta di bollo di euro 16,00 (sedici). Il mancato pagamento entro la data di scadenza della domanda di partecipazione comporta l’esclusione dalla procedura.
3. Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della giustizia, «www.giustizia.it», alla voce «Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni» ed effettuare la relativa registrazione, utilizzando unicamente l’autenticazione SPID di secondo livello.
4. Il candidato dovra’ inserire nella sezione anagrafica le informazioni che lo riguardano, indicando altresi’ la casella di posta elettronica personale dove ricevera’ le comunicazioni. Il candidato e’ tenuto ad aggiornare tempestivamente i dati che lo riguardano nel caso si manifestino variazioni rispetto a quelli comunicati, procedendo all’aggiornamento della propria identita’ digitale (SPID) e, successivamente, accedendo alla procedura per la modifica dei dati anagrafici e la verifica dei nuovi dati.
5. La domanda di partecipazione deve essere inviata utilizzando l’apposita procedura informatica, resa disponibile dal 1° dicembre 2021 per la ricezione delle domande; il candidato a seguito di accesso con le proprie credenziali SPID, verra’ guidato dalla procedura informatica all’accettazione dei dati per la privacy e il trattamento dati e per la compilazione della domanda e, dopo aver registrato in modo permanente i dati, procedera’ prima al pagamento
delle posizioni debitorie (PagoPA) e, successivamente, all’invio della domanda. Al termine della procedura di invio verra’ visualizzata una pagina di risposta che contiene il collegamento al file, in formato .pdf, «domanda di partecipazione». Per la corretta compilazione occorre seguire le indicazioni contenute nella maschera di inserimento delle informazioni richieste dal modulo. In particolare, nel form e’ necessario selezionare la Corte di appello cui e’ diretta la domanda, da individuarsi ai sensi dell’art. 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il candidato deve altresi’
indicare il Consiglio dell’ordine degli avvocati, tra quelli ricompresi nel distretto della Corte di appello cui e’ diretta la
domanda, che ha certificato il compimento della pratica forense.
6. Con la presentazione della domanda il candidato esprime l’opzione per le materie di esame prescelte per la prima e per la seconda prova orale.
7. Ai sensi dell’art. 19, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, possono presentare la domanda di ammissione all’esame di abilitazione esclusivamente coloro che abbiano completato la prescritta pratica  professionale entro il giorno 10 novembre 2021.
8. Il candidato dovra’ procedere alla corretta compilazione di tutti i dati richiesti, quindi procedere al pagamento delle relative  pendenze e inviare la domanda di partecipazione tramite il processo guidato dell’applicazione. All’indirizzo di casella posta elettronica ricevera’ la notifica di presa in carico della domanda. Nella propria
area riservata il candidato avra’ visione delle domande inviate, dello stato dei pagamenti dovuti e della relativa ricevuta, delle convocazioni alle prove, degli esiti delle prove e della certificazione di presenza. Per ogni domanda inviata sara’ presente il relativo pdf della domanda e il codice a barre identificativo. In assenza del codice identificativo la domanda verra’ considerata non inviata. Il candidato e’ tenuto al salvataggio, stampa e
conservazione del pdf della domanda e del codice identificativo, quest’ultimo da presentare nelle fasi successive la presentazione della domanda.
9. Per tutte le finalita’ dell’esame (esemplificativamente: condizioni di ammissione, dati dal candidato, scelta delle materie sulle quali sostenere le prove orali) e’ valida l’ultima domanda spedita per via telematica. Nel caso in cui il candidato, prima della scadenza del bando, modifichi la propria domanda non e’ tenuto al pagamento di una ulteriore imposta di bollo.
10. La procedura di invio della domanda deve essere completata entro il termine di scadenza del bando. La domanda si intende inviata quando il sistema genera la ricevuta contenente il codice identificativo e il codice a barre, che e’ messa a disposizione del candidato nella propria area riservata. In assenza di ricevuta la domanda si considera come non inviata.
11. In caso di piu’ invii telematici, l’Ufficio prendera’ in considerazione la domanda inviata per ultima. Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permettera’ piu’ l’invio della domanda.
12. Tutte le informazioni inerenti le diverse fasi della procedura di esame sono reperibili accedendo all’area riservata.
L’accesso ha valore di comunicazione. Le Corti di appello non risponderanno a quesiti dei candidati relativi ad informazioni presenti nell’area riservata.
Art. 4
Data di inizio delle prove
1. Lo svolgimento della prima prova orale per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per la
sessione 2021 ha inizio a decorrere dal 21 febbraio 2022.
Art. 5
Modalita’ di sorteggio e abbinamento delle sedi per l’espletamento della prima prova orale
1. La commissione centrale, entro il termine di dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, procede ad abbinare mediante sorteggio le Corti di appello, assegnando ogni Corte che dovra’ esaminare i candidati a quelle della sede della prova di esame di cui all’art. 45, comma 3, della legge 31
dicembre 2012, n. 247. Entro lo stesso termine la commissione centrale comunica l’esito dell’abbinamento alle Corti d’appello.
2. Il sorteggio e il conseguente abbinamento tra le sedi avvengono all’interno delle seguenti fasce, contenenti sedi con un numero tendenzialmente omogeneo di candidati:
Fascia A (Corti di appello di Roma, Napoli e Milano);
Fascia B (Corti di appello di Bologna, Catania, Catanzaro, Palermo, Venezia);
Fascia C (Corti di appello di Bari, Torino, Salerno e Firenze);
Fascia D (Corti di appello di Lecce, Brescia, Genova, Ancona, Cagliari, L’Aquila, Messina, Reggio Calabria);
Fascia E (Corti di appello di Caltanissetta, Campobasso, Perugia, Potenza, Trento e Trieste).
3. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, sulla base dell’elenco dei candidati ammessi all’esame, trasmesso a cura delle varie Corti di appello abbinate, il Presidente di ciascuna Corte di appello che esaminera’ i candidati procede al sorteggio delle sottocommissioni dinnanzi alle quali ogni candidato dovra’ sostenere la prima prova orale, estraendo a sorte la lettera dell’alfabeto che determinera’ l’ordine di svolgimento della prova,
mediante l’applicativo gestionale fornito dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati.
4. Completate le operazioni di sorteggio, le sottocommissioni procedono con la predisposizione dei calendari di esame, previo concerto con la Corte di appello assegnata per verificare la disponibilita’ dei locali per svolgere le singole prove.
5. Al termine della fase di sorteggio e della predisposizione dei calendari verra’ inserito nell’area personale di ogni candidato, di cui all’art. 3, il dato relativo al luogo, alla data e all’ora di svolgimento della prova di esame, almeno venti giorni prima della data stabilita. Il relativo inserimento vale a tutti gli effetti come comunicazione nei confronti del candidato ai sensi dell’art. 4, comma 5, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31.
6. La commissione operante presso la sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento, composta nel rispetto del principio del bilinguismo previsto secondo il disposto speciale contenuto nell’art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, resta esclusa dalla procedura di abbinamento ed esaminera’ i candidati che hanno effettuato il tirocinio nella circoscrizione di Bolzano.
Art. 6
Pubblicita’ delle sedute di esame
1. La pubblicita’ delle sedute di esame che si svolgono con modalita’ di collegamento da remoto ai sensi dell’art. 4, comma 2, decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 e’ garantita dalla possibilita’ di collegamento in contemporanea per l’intera durata della stessa da parte di tutti i candidati e da parte dei soggetti terzi che ne facciano richiesta all’amministrazione nel limite di quaranta partecipanti.
2. Resta ferma la facolta’ per il presidente della sottocommissione d’esame di ammettere ulteriori partecipanti, salvo
che cio’ pregiudichi la funzionalita’ del collegamento telematico. E’ sempre consentita la partecipazione degli ispettori nominati con decreto del Ministro della giustizia.
3. L’aula virtuale in cui si svolge la prova orale a distanza e’ gestita dal Presidente della commissione o da altro membro suo delegato.
4. All’orario previsto per l’inizio della seduta, il Presidente apre l’aula virtuale per le discussioni e aspetta un tempo non inferiore a cinque e non superiore a dieci minuti per consentire il collegamento del candidato da esaminare.
5. E’ vietata la audio-video registrazione della seduta con qualsiasi mezzo e di cio’ il Presidente da’ informazione prima dell’inizio dell’esame. Durante lo svolgimento della discussione il candidato deve mantenere attivi il microfono e la telecamera; nel corso dell’esame non puo’ essere utilizzata la messaggistica istantanea della riunione. Le altre persone collegate, diverse dai membri della sottocommissione, devono invece disattivare i propri microfoni e telecamere. Al termine della discussione, i membri della commissione abbandonano l’aula virtuale usata per l’esame e si ritirano in Camera di consiglio utilizzando una diversa aula virtuale per decidere il voto da attribuire al candidato. All’esito della deliberazione, i commissari si ricollegano all’aula virtuale usata per la discussione e comunicano l’esito della prova.
6. La pubblicita’ della seduta relativa alla seconda prova orale, qualora essa si svolga in presenza, e’ garantita mediante l’accesso e la permanenza nei locali all’uopo adibiti dei candidati e di altri soggetti, nel rispetto delle prescrizioni e delle modalita’ di accesso e permanenza ai locali, disciplinati nel presente decreto e delle disposizioni impartite dal Capo dell’Ufficio giudiziario ove si svolge la prova. Qualora la seconda prova orale si svolga con
modalita’ di collegamento da remoto trovano applicazione le disposizioni dei commi che precedono.
Art. 7
Accesso e permanenza nelle sedi. Prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19

1. Nei locali adibiti allo svolgimento delle prove mediante collegamento da remoto, l’accesso e’ consentito esclusivamente ai candidati e al personale amministrativo incaricato dello svolgimento delle funzioni di segretario e dei compiti di vigilanza.
2. L’accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d’esame e’ consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art. 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
3. La mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli delle certificazioni di cui al primo periodo costituisce motivo di esclusione dall’esame.
4. Al fine di evitare ogni possibilita’ di assembramento il candidato dovra’ presentarsi presso la sede di svolgimento dell’esame quindici minuti prima dell’orario di convocazione e dovra’ lasciare la sede subito dopo la conclusione dell’esame.
5. Il candidato deve indossare, durante la permanenza nei locali, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che non presenti patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso dei medesimi ed e’ tenuto a rispettare il distanziamento di almeno due metri (compreso lo spazio di movimento) da altri soggetti. Nel corso della discussione il candidato, considerate le condizioni ambientali, puo’ essere autorizzato dal Presidente della sottocommissione a rimuovere il dispositivo di protezione delle vie respiratorie.
6. Per l’espletamento della prima prova orale il candidato puo’ portare con se’ una penna di propria dotazione.
7. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi e prescrizioni derivanti dalle disposizioni emanate per la prevenzione ed il
contenimento del contagio da COVID-19 vigenti al momento della prova di esame.
Art. 8
Durata della seconda prova orale
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2, comma 7, primo periodo del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, l’effettiva durata della seconda prova orale deve essere determinata dalla sottocommissione secondo criteri di ragionevolezza ed equita’.
Art. 9
Valutazione dei candidati
1. Per la valutazione della prima prova orale ogni componente della sottocommissione d’esame dispone di dieci punti di merito. Alla seconda prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito, nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti.
2. Per la valutazione della seconda prova orale ogni componente della sottocommissione d’esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle sei materie di cui al comma 7, lettere a) e b).
3. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella seconda prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.
Art. 10
Disposizioni per la Provincia autonoma di Bolzano

1. I cittadini della Provincia autonoma di Bolzano hanno facolta’ di usare la lingua tedesca nelle prove di esame che si terranno presso la sezione distaccata in Bolzano della Corte di appello di
Trento.
Art. 11
Candidati con disabilita’ e candidati con disturbi specifici di apprendimento – DSA
1. I candidati con disabilita’ devono indicare nella domanda l’ausilio necessario, nonche’ l’eventuale necessita’ di tempi aggiuntivi, producendo la relativa documentazione sanitaria. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. I candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), come definiti dall’art. 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, possono produrre, in allegato alla domanda di ammissione all’esame, la relativa diagnosi, rilasciata ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e dell’accordo del 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi
specifici di apprendimento (DSA)», e possono richiedere, anche cumulativamente, gli strumenti compensativi e/o i tempi aggiuntivi indicati nei commi seguenti, sempre che rispondano a proprie necessita’, opportunamente documentate.
3. Per la prima prova orale, il candidato con DSA puo’ chiedere:
a) l’applicazione del 30% di tempo aggiuntivo per l’esame preliminare del quesito;
b) l’assegnazione, ai fini dell’assistenza nella lettura e nella scrittura, di un incaricato della commissione, al quale, in
particolare, e’ demandata, nel corso dell’esame preliminare del quesito, la lettura dei codici e la trascrizione, sui fogli messi a disposizione, del quesito dettato dalla commissione, nonche’ degli appunti e dello schema elaborati dal candidato, in preparazione della successiva discussione orale;
c) la possibilita’ di poter consultare una copia di stampa del quesito dettato dalla commissione;
d) la possibilita’ di ricorrere all’uso di un computer dotato di un programma di videoscrittura e non connesso ad internet, messo a disposizione dalla competente Corte d’appello, per la redazione degli appunti e dello schema relativi all’esame preliminare del quesito, in preparazione della successiva discussione orale.
4. Il candidato con DSA puo’, inoltre, chiedere di sostenere la seconda prova orale nell’ultimo giorno previsto dal calendario per l’effettuazione delle prove orali da parte di tutti i candidati.
5. L’adozione delle misure di cui al terzo e al quarto comma e’ stabilita dalla commissione d’esame, sulla scorta della
documentazione presentata, almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove, dandone comunicazione al candidato a mezzo email entro i successivi tre giorni.
6. Le istanze motivate da situazioni sopravvenute alla scadenza del termine per la presentazione delle domande sono rivolte direttamente alla commissione esaminatrice e regolate, per quanto compatibili, dalle disposizioni di cui ai commi precedenti.
Art. 12
Commissione e sottocommissioni esaminatrici. Linee generali per la formulazione dei quesiti
1. Con successivi decreti ministeriali saranno nominate la commissione e le sottocommissioni esaminatrici di cui all’art. l-bis del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18 luglio 2003, n. 180, all’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, all’art. 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nonche’ all’art. 83 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche’
emanate le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, di cui all’art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 139 del 2021.
Art. 13
Pubblicazione
1. Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 novembre 2021
La Ministra: Cartabia

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