Il DURC, la Cassa e la “Documentazione Analoga”

Il CNF ha emesso (bontà sua!) un parere in merito alla obbligatorietà di esibizione del c.d. DURC in capo agli Avvocati firmatari di incarichi da parte di Pubbliche Amministrazioni e, con lettera del 19 Novembre 2021, lo ha trasmesso a tutti i Presidenti dei COA italiani, perché ne fosse data conoscenza a tutti gli iscritti (belli e brutti, in regola con la contribuzione previdenziale e non).

Tale parere (che dovrebbe essere stato emesso per sgombrare il campo da eventuali illiceità commesse dalle P. A., nel momento in cui – all’atto del conferimento di un incarico ad un Avvocato – esigono il DURC, pena il mancato conferimento dello stesso), di fatto non rappresenta una pietra miliare nella tutela della Categoria, per il semplice fatto che – a pag. 2, ult. cpv, dello stesso – si dichiara che “in attesa, dunque, della conclusione della vertenza legale pendente di fronte al Giudice amministrativo, il CNF non può che ribadire come, per le ragioni qui esposte, il DURC non possa essere validamente richiesto agli avvocati, e al contempo, allo scopo di non frapporre ostacoli e/o difficoltà all’esercizio professionale da parte degli avvocati affidatari di incarichi da parte di PP.AA., ritiene utile segnalare agli iscritti la disponibilità della Cassa forense al rilascio di documentazione analoga al cd. DURC (cfr. sito istituzionale Cassa forense, www.cassaforense.it/contatti/richiesta-durc)”.

Una domanda, a questo punto, sorge spontanea: che cos’è la menzionata documentazione analoga al c.d. DURC? Per non saper leggere e scrivere, si può pensare che la predetta documentazione alternativa sia una sorta di dichiarazione di Cassa Forense, con la quale questa dichiara che l’Avvocato è in regola con la contribuzione previdenziale. Un aforisma si può citare a proposito (e questo rende bene l’idea): se non è zuppa, è pan bagnato.

Al di là dell’evidente tentativo (peraltro, mal riuscito) di dare un colpo al cerchio ed uno alla botte, il menzionato parere – riprendendo un giudizio pendente dinanzi al TAR Lazio, di impugnativa delle linee guida ANAC n. 12/2018, con cui “l’ANAC ha espresso l’avviso che il conferimento di incarichi legali ricada quantomeno nell’ambito di applicazione dei principi generali del codice degli appalti pubblici (art. 4, d. lgs. n. 50/2016)” – apre la strada ad una riflessione involgente vari aspetti.

In primo luogo, l’ANAC ha, in concreto, equiparato il Professionista all’Imprenditore. E’ ammissibile una simile equiparazione, visto – allo stato – non risulta che le due figure siano, in concreto, anche lontanamente assimilabili, stando alla diversa normativa cui le due figure soggiacciono? E poi, vista l’evidente mancanza di coincidenza delle due figure, su quali basi l’ANAC ha emesso le predette linee guida, equiparando Liberi Professionisti ed Imprenditori sul piano dell’obbligo di esibizione del DURC, quando di fatto il DURC è previsto solo per gli Imprenditori? Dubbi che sarà il TAR Lazio a dover sciogliere, quando emetterà la sua sentenza.

Ma non è tutto. Infatti, sarebbe stato opportuno chiedere alle Amministrazioni (a tutte le Amministrazioni) di non inserire, fra le clausole dei bandi, la regolarità contributiva, visto che (come abbiamo detto poc’anzi) la mancanza di norme che equiparino Professionisti ed Imprenditori e la contemporanea pendenza di un giudizio dinanzi al Tar Lazio, consiglierebbero prudenza (alle Amministrazioni conferenti incarichi), in ordine alla eventuale esclusione di Colleghi per tanti motivi non in regola con la contribuzione previdenziale.

Infine, sul punto v’è da chiedere la posizione del CNF (e anche di Cassa) in ordine alla presenza di Colleghi che, destinatari di contestazioni di mancati versamenti di contributi e/o di cartelle esattoriali per i mancati versamenti pregressi, sono stati ammessi al ripianamento rateale dei propri debiti. Possono o non possono partecipare ai bandi predetti? Qual è la posizione che assumono le Amministrazioni? E Cassa cosa potrebbe rilasciare?

Una presa in giro colossale, dunque!

Il CNF avrebbe potuto essere più preciso e, molto probabilmente, non ha voluto affondare il colpo con Cassa Forense, la quale potrà rilasciare a chi ne faccia richiesta, la documentazione analoga al DURC: in tale affermazione non si può non riscontrare un concentrato di ipocrisia, da parte del CNF e da parte di Cassa Forense.

Cos’è la documentazione analoga al DURC, se non una dichiarazione di Cassa Forense relativa alla regolarità contributiva dell’iscritto? Ci vogliamo prendere in giro, giocando con le parole?

“Il coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare”, citando un passo del XXV° capitolo de I Promessi Sposi, allorquando Don Abbondio, al termine di un colloquio con il Cardinale Borromeo, tra sé e sé, ribadisce la propria codardia. E questo aforisma sembra proprio attanagliarsi al caso concreto: non si ha avuto il coraggio di prendere posizione.

E dal CNF noi ci aspettiamo altro.

Nicola Zanni*

 * Presidente di Futuro@Forense

 

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