Il pacco è servito

Dal 16 al 18 ottobre 2025, presso Il Lingotto di Torino, si terrà il 36° Congresso Nazionale Forense, avente il titolo “L’Avvocato nel futuro. Pensare da Legale, agire in Digitale”. A ben vedere, il Consiglio Nazionale Forense – che ha convocato il Congresso, partorendo il titolo in questione – ha glissato (scientemente? domanda retorica) sulla riforma della Legge Professionale (la Legge n. 247/12) per cui, attualmente, in Parlamento, pende una proposta tendente a rivederla.

Giusto per rammentare ai più la storia (abbastanza travagliata e che, se non fosse da ridere, dovrebbe far piangere i più) della menzionata Legge 247/12, partiamo da una considerazione di ordine generale: al Congresso di Bari (parliamo del Novembre 2012), alcune delle Associazioni maggiormente rappresentative, pur sul presupposto che la legge poi approvata fosse una porcheria, dichiararono che questa era necessaria (sic!) visto che la Legge Professionale da modificare era… del 1933. Dunque, ciò che interessava ai sostenitori della (futura ed attualmente in vigore) Legge Professionale, era la c. d. anzianità di servizio della vecchia Legge. Ergo: questa andava modificata, anche se aveva lavorato bene, fino ad allora. Ma tant’è …

Lo stesso Senatore Renato Schifani, allora Presidente del Senato, durante il suo intervento a Bari, disse che “la riforma non è una priorità del Parlamento”, salvo poi il Parlamento approvare, il 30 dicembre 2012, la Legge che oggi si vuole modificare. Il Petruzzelli venne giù per gli applausi. Sappiamo poi cosa successe …

Questa è la premessa cui dobbiamo aggiungere alcune circostanze successivamente maturate: i vari interventi delle Sezioni Unite della Cassazione (cui, obtorto collo, anche il CNF, nel tempo, ha dovuto adeguarsi), la Legge Falanga, il limite del doppio mandato, l’intervento della Corte Costituzionale, ecc. Tutto questo ha definitivamente legittimato un principio: quello che la Legge 247/12 era stata concepita male e messa in pratica peggio. Ma, nonostante tutto ciò, nonostante la sede congressuale (quella che l’art. 39, Legge Professionale, definisce, non senza enfasi retorica, la massima assise della Avvocatura), nonostante la evidente necessità che il Parlamento della Avvocatura affronti le problematiche della Avvocatura stessa e sottoponga, per il tramite dell’OCF (ma ha mai avuto senso, questo organismo, vista l’azione quasi sempre nulla dei suoi delegati e dell’ufficio di coordinamento?), a chi di competenza (CNF, su tutti) le deliberazioni congressuali, il CNF stesso non ha ritenuto di convocare il Congresso, ponendo alla attenzione dei Delegati dei vari Fori (e, dunque, degli iscritti che li hanno eletti) il problema di una riforma di una Legge Professionale che, con la scusa che deve essere discussa in Parlamento, sta rischiando di far passare, sulla testa di circa 240.000 (duecentoquarantamila) iscritti agli Albi territoriali, dei principi che, ad esempio, legittimerebbero il mestiere di Consigliere dell’Ordine o che limiterebbero l’attività formativa degli iscritti solo ad esclusivo appannaggio di alcuni enti ed associazioni che rivestono la qualifica di maggiormente rappresentative a livello nazionale, escludendo – in maniera tranciante – quelle Associazioni che, magari, a livello locale, qualche cosa la hanno organizzata (e pure bene!).

Sul punto si potrebbero scrivere fiumi di parole. Ma è necessario, in via preliminare, una domanda: considerato che – secondo l’art. 3, Statuto OCF – è possibile che l’Ordine del Giorno dei lavori congressuali venga modificato, laddove la richiesta di modifica (e di integrazione) provenga dal 25% (almeno) dei Delegati regolarmente eletti, oggi che tutti i Fori hanno proceduto alla elezione dei Delegati, in quanti vogliono che l’Ordine del Giorno venga modificato?

Se proprio si deve essere sinceri, anche tra coloro i quali – fino ad oggi – sostenevano che a Torino si dovrebbe parlare di riforma della Legge Professionale, non si capisce per quale motivo (o, meglio, lo si capisce nei limiti in cui si vuole mettere il cappello di parte sulla iniziativa e si vuole contrastare chi, non facendo parte della propria parrocchia, tale iniziativa la sta portando avanti), qualcuno oggi sta sollevando dubbi e perplessità. E preferisce dichiarare di voler delegare alla politica la modifica della proposta.

E sorge spontanea un’altra domanda: si vuole cambiare veramente la proposta di riforma, passando per l’assise Congressuale?

Se sì, l’obiettivo comune dovrebbe far mettere da parte velleità personalistiche (o partitiche) di primogenitura sulla iniziativa, cominciando a lavorare su eventuali mozioni che attengano al merito della discussione di un Ordine del Giorno integrato. Se, invece, l’obiettivo è quello di affossare una proposta solo perché proveniente da altro campo, allora si abbia il coraggio di dirlo apertis verbis e di assumersi la responsabilità delle proprie azioni.

E’ evidente che il CNF ha modulato l’argomento congressuale su ciò più gli aggrada. Ed è evidente che il pacco è servito.

Dunque, la scelta da operare non è difficile: o di qua (chiedendo l’integrazione dell’Ordine del Giorno dei lavori congressuali, iniziando a lavorare, seriamente, su proposte di mozioni da portare alla attenzione dei Delegati congressuali) o di là (adagiandosi su decisioni prese per motivi comprensibili da chi non vuole discutere di argomenti che porrebbero fine al mestiere del Consigliere dell’Ordine).

Tertium non datur.

A voi l’ardua scelta!

  Nicola Zanni*

*Delegato al 36* Congresso Nazionale della Avvocatura

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