La Legge 71/2017 e le relative Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo indicano al mondo scolastico ruoli, responsabilità e azioni utili a prevenire e gestire i casi di cyberbullismo.
Le linee prevedono:
– formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica;
– sviluppo delle competenze digitali, tra gli obiettivi formativi prioritari (L.107/2015);
– promozione di un ruolo attivo degli studenti (ed ex studenti) in attività di per education;
– previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
– Integrazione dei regolamenti e del patto di corresponsabilità con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti;
– Il sistema scolastico deve prevedere azioni preventive ed educative e non solo sanzionatorie.
Nomina del Referente per le iniziative di prevenzione e contrasto che:
– Ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo. A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio.
– Potrà svolgere un importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d’istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav).
Salvo che il fatto costituisca reato, Il Dirigente Scolastico qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo deve informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti (art.5)
Fondamentale diventa per l’Istituto scolastico fornirsi di regolamenti e procedure interne condivise da tutti (come le e-policy) in modo che oltre alle attività educative, anche le azioni di presa in carico degli episodi siano efficaci, riconoscendo ruoli, responsabilità e azioni di protezione. Un’indicazione operativa da tener presente per intervenire efficacemente è anche capire se si tratta effettivamente di cyberbullismo o di altra tipologia di comportamenti violenti o disfunzionali.
Oltre al contesto, altri elementi utili ad effettuare questa valutazione sono le modalità in cui avvengono (alla presenza di un “pubblico”? Tra coetanei? In modo cronico e intenzionale? etc.) e l’età dei protagonisti.
Si parla infatti di cyberbullismo se le persone coinvolte sono minorenni e prevalentemente con riferimento al gruppo dei pari.
Un’altra indicazione operativa concerne una valutazione circa l’eventuale stato di disagio vissuto dalla/e persona/e minorenne/i coinvolte per cui potrebbe essere necessario rivolgersi ad un servizio deputato ad offrire un supporto psicologico e/o di mediazione. Le strutture pubbliche a cui rivolgersi sono i servizi socio-sanitari del territorio di appartenenza (ad esempio: spazio adolescenti, se presente, del Consultorio Familiare, servizi di Neuropsichiatria Infantile, centri specializzati sulla valutazione o l’intervento sul bullismo o in generale sul disagio giovanile, i comportamenti a rischio in adolescenza, etc.).
Per quanto riguarda necessità di segnalazione e rimozione, ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 il gestore non avrà provveduto, l’interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.
Parallelamente, nel caso in cui si ipotizzi che ci si possa trovare di fronte ad una fattispecie di reato (come ad esempio il furto di identità o la persistenza di una condotta persecutoria che mette seriamente a rischio il benessere psicofisico del bambino/a o adolescente coinvolto/a in qualità di vittima) si potrà far riferimento agli uffici preposti delle Forze di Polizia per inoltrare la segnalazione o denuncia/querela e permettere alle autorità competenti l’approfondimento della situazione da un punto di vista investigativo. E’ in tal senso possibile far riferimento a queste tipologie di uffici: Polizia di Stato – Compartimento di Polizia postale e delle Comunicazioni; Polizia di Stato – Questura o Commissariato di P.S. del territorio di competenza; Arma dei Carabinieri – Comando Provinciale o Stazione del territorio di competenza; Polizia di Stato – Commissariato on line (attraverso il portale https://www.commissariatodips. it/ ).
Per un consiglio e un supporto ti puoi rivolgere alla Helpline di Telefono Azzurro per Generazioni connesse: operatori esperti e preparati sono sempre a disposizione degli insegnanti, del Dirigente e degli operatori scolastici, oltre che dei bambini, degli adolescenti, dei genitori e di altri adulti che a vario titolo necessitano di un confronto e di un aiuto per gestire nel modo più opportuno eventuali esperienze negative e/o problematiche inerenti l’utilizzo dei nuovi media.
Sul punto è tornata, altresì, la Legge n. 70 del 17 maggio 2024 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 125 del 30/05/2024 – “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”.
Felice Falagario
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