Istat: 7 milioni le donne vittime di violenza

L’Istat stima in 7 milioni le donne vittime di violenza fisica o sessuale. Sono alcuni dei dati del Rapporto Eures 2019 su “Femminicidio e violenza di genere”, secondo cui a crescere sono soprattutto i femminicidi commessi in ambito familiare/affettivo, dove si consuma l’85,1% degli eventi. Ma sono in aumento anche le vittime femminili della criminalità comune.
A fronte di una tale realtà è nata “La Forza delle Donne”, un’associazione presieduta dall’Avv. Krizia Colaianni e fatta di donne con un passato ed un presente difficile, le quali armate di coraggio urlano a gran voce: “Basta alla violenza” in tutte le sue forme!
Abbiamo scelto di non stare più in silenzio – dichiarano le più agguerrite sostenitrici dell’Associazione – in qualunque luogo e in qualunque situazione in cui degli esseri umani siano costretti a subire violenze, sofferenze e umiliazioni. Abbiamo compreso quanto il modo migliore per cambiare le cose fosse iniziare da sé stesse.
Guardare indietro ci faceva troppo male, guardare avanti ci faceva troppa paura, abbiamo scelto, quindi, di guardarci accanto e vi abbiamo ritrovato altre donne… è allora che abbiamo iniziato a sentirci più comprese, più forti e mai più sole.
Abbiamo imparato a condividere gioie e dolori, debolezze e forze, riconoscendo nell’aiuto condiviso la chiave giusta per ritrovare in noi stesse il coraggio perso.
Da qui nasce il progetto “Quando l’amore non è amore. Incontro con la psicologa”, portato in diverse sedi come una sorta di tour.
Negli incontri-confronti intervengono diverse figure professionali, in primis vengono analizzati gli ultimi dati sui femminicidi che riconducono a dei numeri impressionanti basti pensare che dal 2000 a oggi le donne uccise in Italia sono 3.230, di cui 2.355 in ambito familiare e 1.564 per mano del proprio coniuge/partner o ex partner. Sono alcuni dei dati del Rapporto Eures 2019 su ” Femminicidio e  violenza di genere”, secondo cui a crescere nel 2018 sono soprattutto i femminicidi commessi in ambito familiare/affettivo (+6,3%, da 112 a 119) – dove si consuma l’85,1% degli eventi con vittime femminili – ma anche le vittime femminili della criminalità comune (17 nel 2018 rispetto alle 15 dell’anno precedente); diminuiscono invece gli omicidi maturati negli ambiti “di prossimità” (da 13 nel 2017 a 6 nel 2018 le donne uccise da conoscenti, in ambito lavorativo o di vicinato).
A fronte della comunicazione ufficiale di tali dati, il nostro legislatore è intervenuto con la legge 69/2019 entrata in vigore ad agosto 2019 cd. Codice Rosso. In questi incontri- confronti vengono analizzati i pro ed i contro delle nuove disposizioni legislative, ed elencate in via dettagliata le modifiche dalle stesse apportate.
In particolare: Revenge porn. Viene introdotto all’art. 612-ter c.p., dopo il delitto di stalking, quello di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate, noto come Revenge porn. Si punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, la condotta di chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza l’espresso consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta al fine di recare nocumento agli interessati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o con l’impiego di strumenti informatici, nonché in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o di una donna in stato di gravidanza. Reato di costrizione o induzione al matrimonio. Ancora, viene introdotto nel codice penale, all’art. 558-bis c.p., il delitto di costrizione o induzione al matrimonio. Si punisce con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale o una unione civile. Stessa pena anche nei confronti di chi, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso in danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia. Violazione allontanamento dalla casa familiare.  All’art. 387-bis c.p. si introduce il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Il nuovo reato punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.) o l’ordine di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare (art. 384-bis c.p.p.). Reato di sfregio. Il nuovo delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, introdotto all’art. 583-quinquies c.p.), punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Quando dalla commissione di tale delitto consegua l’omicidio si prevede la pena dell’ergastolo. La riforma inserisce inoltre questo nuovo delitto nel catalogo dei reati intenzionali violenti che danno diritto all’indennizzo da parte dello Stato. Maltrattamenti e stalking: pene inasprite. Con ulteriori interventi sul codice penale, la legge n. 69/2919 interviene sul delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) inasprendo la pena che diventa quella della reclusione da 3 a 7 anni (non più da 2 a 6 anni). Inoltre, si prevede una fattispecie aggravata speciale (pena aumentata fino alla metà) quando il delitto è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi. Il minore che assiste ai maltrattamenti viene, inoltre, sempre considerato persona offesa dal reato. Inoltre, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è inserito nell’elenco dei delitti che consentono nei confronti degli indiziati l’applicazione di misure di prevenzione, tra le quali quella del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona da proteggere. Pene inasprite anche per il reato di atti persecutori (stalking) di cui all’art. 612-bis del codice penale: la pena è stata sostituita con quella della reclusione da un anno a 6 anni e 6 mesi (anziché da 6 mesi a 5 anni).
Violenza sessuale: Inasprite le pene per i delitti di violenza sessuale (artt. da 609-bis a 609-octies c.p.). In particolare, il provvedimento modifica l’art. 609-bis c.p. (Violenza sessuale) per punire con la reclusione da 6 a 12 anni chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Il provvedimento, inoltre, rimodula e inasprisce le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore. Quanto al delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.) si prevede l’aumento della pena fino a un terzo quando gli atti siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. Tale delitto diviene inoltre procedibile d’ufficio. Violenza donne: come cambia la procedura. A fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere, si prevede che la Polizia Giudiziaria, acquisita la notizia, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale. Alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta. Il pubblico ministero, entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, assumerà informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Tale termine potrà essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa. La polizia giudiziaria procederà senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal PM e, sempre senza ritardo, metterà a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte. Braccialetto elettronico: Tra le novità procedurali emerge la modifica della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, per consentire al giudice di garantire il il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico).
Krizia Colaianni

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